Misure Minime dei pesci
Alcune premesse degne di nota in particolare sul rispetto degli abitanti
del mare a cui è indispensabile permettere il raggiungimento delle
dimensioni e dell'età utile per la riproduzione, necessaria per la
sopravvivenza dell'ecosistema negli anni a venire.
Di seguito vengono riportate le misure minime dei pesci secondo quanto
regolamentato dagli articoli del DPR 1639 del 2 ottobre 1968 ma che per
alcune specie sono state ridefinite dal Regolamento (CE) n.1626/1994
così come segue:
Nome comune e biologico
(misure in cm) |
Reg.(CE) n.1626/94
|
DPR 1639 2/10/68
|
DELTA
|
Aragosta
(Palinurus elephas) |
24
|
30
|
-6
|
Astice
(Homarus gammarus) |
24
|
30
|
-6
|
Cefalo
(Mugil sp.) |
16
|
20
|
+4
|
Merluzzo o nasello
(Merluccius Merluccius) |
20
|
11
|
+9
|
Spigola
(Dicentrarchus labrax) |
23
|
20
|
+3
|
Pesce spada
(Xiphias gladius) |
120
|
140
|
-20
|
Sgombro
(Scomber s.p.p.) |
18
|
15
|
+3
|
Sogliola
(Solea vulgaris) |
20
|
15
|
+5
|
Triglia
(Mullus sp) |
11
|
15
|
-4
|
TITOLO III - Della disciplina della pesca.
Capo I - Disposizioni generali.
Art. 86. Novellame.
Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle
risorse biologiche, per novellame si intendono gli esemplari allo stadio
giovanile delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle
dimensioni indicate negli articoli che seguono.
Art. 87. Lunghezza minima dei pesci.
Si considerano pesci allo stadio giovanile, salvo
quanto disposto nell'art. 93, quegli esemplari di lunghezza stabilita
convenzionalmente, inferiore a 7 centimetri.
Per le seguenti specie la lunghezza è così fissata:
Nome comune e biologico
|
cm
|
Storione
(Acipenser s.p.p.) |
60
|
Sorione lodano
(Huso Huso) |
100
|
Anguilla
(Anguilla Anguilla) |
25
|
Spigola
(Dicentrarchus labrax) |
20
|
Sgombro
(Scomber s.p.p.) |
15
|
Palamita
(Sarda Sarda) |
25
|
Tonno
(Thunnus Thynmus) |
80 cm - 10 Kg
|
Alalonga
(Thunnus Alalunga) |
40
|
Tonnetto
(Euthynnus alletteratus) |
30
|
Pesce spada
(Xiphias gladius) |
140
|
Triglia
(Mullus sp) |
15
|
Sogliola
(Solea vulgaris) |
15
|
Merluzzo o nasello
(Merluccius Merluccius) |
11
|
Cefalo
(Mugil sp.) |
20
|
Cernia
(Ephinephelus sp. e Polvorion americanum) |
45
|
Orata
(Sparus auratus) |
20
|
Go
(Gobios ophiocephalus) |
12
|
Passera pianuzza
(Platichtis fleus) |
15
|
Nel prodotto della pesca è tollerata la presenza di pesci aventi
dimensioni inferiori a non più del 10 per cento di quelle indicate al
comma precedente.
Il Ministro della marina mercantile, sentita la commissione consultiva
centrale per la pesca marittima, può stabilire, su proposta del
competente capo di compartimento e per comprovate esigenze connesse alla
conservazione ed al miglior rendimento delle risorse viventi del mare,
per ogni specie ittica, lunghezze minime superiori a quelle previste dal
primo e dal secondo comma del presente articolo.
La proposta del capo di compartimento deve essere preceduta dal parere
della commissione consultiva locale per la pesca marittima.
Art. 88. Lunghezza minima dei crostacei.
Si considerano allo stadio giovanile, per le specie
indicate, gli esemplari di lunghezza inferiore alle seguenti:
Nome comune e biologico
|
cm
|
Aragosta
(Palinurus elephas) |
30
|
Astice
(Homarus gammarus) |
30
|
Scampo
(Nephrops norvegicus) |
7
|
Art. 89. Dimensione minima dei molluschi bivalvi.
Si considerano molluschi bivalvi (Lamellibranchi)
allo stadio giovanile gli esemplari inferiori alle seguenti dimensioni:
Nome comune e biologico |
cm
|
Ostrica
(Ostea sp.) |
6
|
Mitilo
(Mitilus sp) |
5
|
Vongola
(Venus gallina e Venerupis sp.) |
2,5
|
Tartufo di mare
(Venus verrucosa) |
2,5
|
Cannello o cannolicchio
(Solen sp. e Ensis sp) |
8
|
Datteri di mare
(Lithophaga Lithophaga) |
5
|
Cape Sante
(Pecten Jacobaeus) |
10
|
Telline
(Donax trunculus) |
2,5
|
Art. 90. Misurazione delle dimensioni.
La lunghezza dei pesci si misura dall'apice del muso,
a bocca chiusa, fino all'estremità del lobo più lungo della pinna
caudale, oppure all'estremità della pinna caudale, quando questa non
presenta i due lobi.
La lunghezza dei crostacei si misura dall'apice dell'occhio fino
all'estremità posteriori dell'animale, compreso il telson.
Le dimensioni dei molluschi bivalvi si riferiscono alla lunghezza
massima o al diametro massimo delle conchiglie.
Art. 91. Divieto di detenzione di organismi sotto
misura.
Gli esemplari di pesci, crostacei e molluschi, di
dimensioni inferiori a quelle stabitite negli articoli che precedono,
eventualmente catturati, devono essere rigettati in mare.
Tuttavia per ogni specie, sul totale catturato è tollerata la presenza
di non più del 10% calcolato sul peso e, ove possibile, sul volume, di
esemplari aventi dimensioni inferiori a quelle previste nei precedenti
articoli 87, 88 e 89.
Debbono altresì essere rigettate in mare le femmine di astice e di
aragosta di qualsiasi lunghezza, recanti uova sotto l'addome.
Art. 92. Limitazione per altre attività di pesca.
Per la tutela della montata del novellame verso le
acque interne, il Ministro per la marina mercantile può vietare o
limitare l'esercizio della pesca in zona di mare poste a distanza
inferiore ai 200 metri tanto avanti che lateralmente il luogo ove
sboccano fiumi o altri corsi d'acqua, naturali o artificiali, ovvero in
quelle che comunicano direttamente con lagune o bacini di acqua salsa o
salmastra nei quali viene esercitata la pescicoltura e la
molluschicoltura.
Chi vi ha interesse è tenuto a porre le segnalazioni di divieto.
Art. 93. Pesca di specie adulte di piccola taglia.
Nessun limite di lunghezza è stabilito per le specie
che allo stadio adulto non raggiugono le misure indicate negli articoli
87 e 88.
Art. 94. Pesca a fini scientifici.
Le limitazioni previste nel presente titolo non si
applicano alla cattura degli organismi marini, sia pelagici che
bentonici, effettuata a scopi scientifici o sperimentali di pesca.