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Misure Minime dei pesci

Alcune premesse degne di nota in particolare sul rispetto degli abitanti del mare a cui è indispensabile permettere il raggiungimento delle dimensioni e dell'età utile per la riproduzione, necessaria per la sopravvivenza dell'ecosistema negli anni a venire.
Di seguito vengono riportate le misure minime dei pesci secondo quanto regolamentato dagli articoli del DPR 1639 del 2 ottobre 1968 ma che per alcune specie sono state ridefinite dal Regolamento (CE) n.1626/1994 così come segue:


 

Nome comune e biologico

(misure in cm)

Reg.(CE) n.1626/94
DPR 1639 2/10/68
DELTA

Aragosta

(Palinurus elephas)

24
30
-6

Astice

(Homarus gammarus)

24
30
-6

Cefalo

(Mugil sp.)

16
20
+4

Merluzzo o nasello

(Merluccius Merluccius)

20
11
+9

Spigola

(Dicentrarchus labrax)

23
20
+3

Pesce spada

(Xiphias gladius)

120
140
-20

Sgombro

(Scomber s.p.p.)

18
15
+3

Sogliola

(Solea vulgaris)

20
15
+5

Triglia

(Mullus sp)

11
15
-4

 TITOLO III - Della disciplina della pesca.

Capo I - Disposizioni generali.

Art. 86. Novellame.

Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche, per novellame si intendono gli esemplari allo stadio giovanile delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate negli articoli che seguono.

 

Art. 87. Lunghezza minima dei pesci.

Si considerano pesci allo stadio giovanile, salvo quanto disposto nell'art. 93, quegli esemplari di lunghezza stabilita convenzionalmente, inferiore a 7 centimetri.
Per le seguenti specie la lunghezza è così fissata:

Nome comune e biologico

cm

Storione

(Acipenser s.p.p.)

60

Sorione lodano

(Huso Huso)

100

Anguilla

(Anguilla Anguilla)

25

Spigola

(Dicentrarchus labrax)

20

Sgombro

(Scomber s.p.p.)

15

Palamita

(Sarda Sarda)

25

Tonno

(Thunnus Thynmus)

80 cm - 10 Kg

Alalonga

(Thunnus Alalunga)

40

Tonnetto

(Euthynnus alletteratus)

30

Pesce spada

(Xiphias gladius)

140

Triglia

(Mullus sp)

15

Sogliola

(Solea vulgaris)

15

Merluzzo o nasello

(Merluccius Merluccius)

11

Cefalo

(Mugil sp.)

20

Cernia

(Ephinephelus sp. e Polvorion americanum)

45

Orata

(Sparus auratus)

20

Go

(Gobios ophiocephalus)

12

Passera pianuzza

(Platichtis fleus)

15


Nel prodotto della pesca è tollerata la presenza di pesci aventi dimensioni inferiori a non più del 10 per cento di quelle indicate al comma precedente.
Il Ministro della marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, può stabilire, su proposta del competente capo di compartimento e per comprovate esigenze connesse alla conservazione ed al miglior rendimento delle risorse viventi del mare, per ogni specie ittica, lunghezze minime superiori a quelle previste dal primo e dal secondo comma del presente articolo.
La proposta del capo di compartimento deve essere preceduta dal parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima.

 

Art. 88. Lunghezza minima dei crostacei.

Si considerano allo stadio giovanile, per le specie indicate, gli esemplari di lunghezza inferiore alle seguenti:

Nome comune e biologico

cm

Aragosta

(Palinurus elephas)

30

Astice

(Homarus gammarus)

30

Scampo

(Nephrops norvegicus)

7

 

Art. 89. Dimensione minima dei molluschi bivalvi.

Si considerano molluschi bivalvi (Lamellibranchi) allo stadio giovanile gli esemplari inferiori alle seguenti dimensioni:

Nome comune e biologico
cm

Ostrica

(Ostea sp.)

6

Mitilo

(Mitilus sp)

5

Vongola

(Venus gallina e Venerupis sp.)

2,5

Tartufo di mare

(Venus verrucosa)

2,5

Cannello o cannolicchio

(Solen sp. e Ensis sp)

8

Datteri di mare

(Lithophaga Lithophaga)

5

Cape Sante

(Pecten Jacobaeus)

10

Telline

(Donax trunculus)

2,5

 

Art. 90. Misurazione delle dimensioni.

La lunghezza dei pesci si misura dall'apice del muso, a bocca chiusa, fino all'estremità del lobo più lungo della pinna caudale, oppure all'estremità della pinna caudale, quando questa non presenta i due lobi.
La lunghezza dei crostacei si misura dall'apice dell'occhio fino all'estremità posteriori dell'animale, compreso il telson.
Le dimensioni dei molluschi bivalvi si riferiscono alla lunghezza massima o al diametro massimo delle conchiglie.

 

Art. 91. Divieto di detenzione di organismi sotto misura.

Gli esemplari di pesci, crostacei e molluschi, di dimensioni inferiori a quelle stabitite negli articoli che precedono, eventualmente catturati, devono essere rigettati in mare.
Tuttavia per ogni specie, sul totale catturato è tollerata la presenza di non più del 10% calcolato sul peso e, ove possibile, sul volume, di esemplari aventi dimensioni inferiori a quelle previste nei precedenti articoli 87, 88 e 89.
Debbono altresì essere rigettate in mare le femmine di astice e di aragosta di qualsiasi lunghezza, recanti uova sotto l'addome.

 

Art. 92. Limitazione per altre attività di pesca.

Per la tutela della montata del novellame verso le acque interne, il Ministro per la marina mercantile può vietare o limitare l'esercizio della pesca in zona di mare poste a distanza inferiore ai 200 metri tanto avanti che lateralmente il luogo ove sboccano fiumi o altri corsi d'acqua, naturali o artificiali, ovvero in quelle che comunicano direttamente con lagune o bacini di acqua salsa o salmastra nei quali viene esercitata la pescicoltura e la molluschicoltura.
Chi vi ha interesse è tenuto a porre le segnalazioni di divieto.

 

Art. 93. Pesca di specie adulte di piccola taglia.

Nessun limite di lunghezza è stabilito per le specie che allo stadio adulto non raggiugono le misure indicate negli articoli 87 e 88.

 

Art. 94. Pesca a fini scientifici.

Le limitazioni previste nel presente titolo non si applicano alla cattura degli organismi marini, sia pelagici che bentonici, effettuata a scopi scientifici o sperimentali di pesca.

 

 


 

 

 

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